AGGIORNAMENTO DEL 29/01/2018:
L’Agenzia delle Entrate, con circolare n.1/E/2018 del 17.01.2018, ha modificato le precedenti disposizioni sulle regole per la detrazione disposte nel Decreto Legge n.50 del 24 aprile 2017. In base a tali chiarimenti, per esercitare correttamente il diritto alla detrazione non basta verificare il momento di esigibilità dell’IVA, ma occorre anche essere in possesso della fattura. Da qui l’esigenza per i cessionari/committenti di essere provvisti di un sistema che registri il momento di ricezione della fattura, come ad esempio lo scambio di fatture tramite PEC o tramite una piattaforma informatica.
In considerazione del fatto che i chiarimenti riportati intervengono in una data successiva al 16 gennaio 2018 (termine fissato per la liquidazione periodica dell’IVA relativa al mese di dicembre 2017), sono fatti salvi e non saranno sanzionabili i comportamenti adottati dai contribuenti in sede di tale liquidazione periodica difformi rispetto alle indicazioni fornite con la circolare n1/E. Si fa riferimento, in particolare, ai soggetti passivi che, avendo ricevuto entro il 16 gennaio 2018 fatture relative ad operazioni la cui imposta sia divenuta esigibile nel 2017,abbiano fatto concorrere l’imposta a credito esposta nei predetti documenti contabili,alla liquidazione relativa al mese di dicembre 2017.
La fattura passiva si registra nei registri IVA dell’anno in corso e rientra in liquidazione nel mese/trimestre dell’anno in corso in cui il documento è stato annotato in contabilità.
Registrare le fatture di acquisto in prima nota IVA nell’anno in corso, la “data periodo iva” presente nel tab I.V.A. viene automaticamente impostata con la data di protocollo IVA e non deve essere variata.
In questo modo:
La fattura passiva si registra in un’apposita sezione del registro IVA degli acquisti nell’anno in corso, il credito iva non deve confluire nella liquidazione iva periodica (mensile/trimestrale) dell’anno in corso. Per poter esercitare il diritto alla detrazione, è necessario esporre l’imposta a credito nel quadro VF della dichiarazione annuale IVA relativa all’anno precedente il cui termine è il 30/04.
Inserire un nuovo registro IVA acquisti in: Manutenzione di sistema/Parametri/Parametri registro acquisti.
Il nuovo registro deve avere il flag “Soggetto a liquidazione IVA” attivo, al solo scopo di far rientrare questi documenti nella dichiarazione periodica: Dati fatture (spesometro).
Inserire un nuovo codice Iva in: Archivi di base → Tabella codici IVA. Il nuovo codice non deve avere nessuna indicazione di calcolo imposta in acquisti e vendite nel tab “Impostazioni”.
La fattura di acquisto deve essere registrata in prima nota IVA nell’anno 2019, utilizzando il nuovo codice IVA ed il nuovo registro inseriti in precedenza.
In questo modo:
Il credito IVA relativo al nuovo codice IVA non viene conteggiato nella liquidazione periodica iva dell’anno in corso;
Se avete dubbi, non esitate a contattare la nostra assistenza.